Prende a pugni l'arbitro.... poco più di un anno di sospensione.
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che al 38' pt a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della società Cittanovese, "diversi giocatori" della squadra avversaria (Limbadi) protestavano la decisione presa; che mentre l'arbitro cercava di riportare la calma, il giocatore Corsaro Domenico (Limbadi) lo colpiva con un violento pugno alla mascella sinistra provocandogli forte dolore e l'annebbiamento della vista; che, a questo punto, il citato giocatore Corsaro Domenico spintonava e strattonava per un braccio l'arbitro, mentre il giocatore Maccarrone Vincenzo di detta società Limbadi, con fare minaccioso lo spintonava con le mani poggiategli sul petto e lo strattonava per un braccio; che l'arbitro, a seguito del colpo ricevuto, avvertiva un forte dolore alla mascella e mentre si dirigeva verso gli spogliatoi il giocatore Pagano Gianluca (Limbadi) gli rivolgeva "frasi minacciose" e tentava di trattenerlo con lo scopo di non farlo entrare negli spogliatoi stessi; che mentre l'arbitro continuava la "corsa verso gli spogliatoi", veniva trattenuto per un braccio dal sig. Corsaro Vincenzo dirigente della società Limbadi mentre giocatori di detta società non identificati lo colpivano con calci alle gambe e "qualche schiaffo alle spalle"; che l'arbitro, entrato nello spogliatoio, veniva raggiunto dal sig. Seminara Rocco dirigente della società Limbadi il quale gli riferiva testualmente "...se tu sospendi la partita io non garantisco la tua incolumità.." e, inoltre, gli impediva di chiudere la porta; che l'arbitro, a causa del forte dolore alla mascella sinistra e alla caviglia sinistra, si portava presso il presidio ospedaliero di Vibo Valentia dove gli venivano diagnosticati due giorni di riposo; ritenuto che la gara non ha avuto regolare conclusione oltre che per la responsabilità diretta dei giocatori e dirigenti della società Limbadi anche per la responsabilità oggettiva della stessa società; visto l'art. 17 punto 1; 18 comma 1 comma g); 19 punto 1 commi f) e) ed h) del C.G.S.; ha deliberato: infliggere alla società Limbadi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; infliggere alla società Limbadi la penalizzazione di 2 punti in classifica; squalificare fino al 30 giugno 2009 il giocatore Corsaro (Limbadi); squalificare fino al 31 gennaio 2008 il giocatore Maccarone (Limbadi); squalificare per quattro gare il giocatore Pagano (Limbadi); inibire fino al 30 giugno 2008 il sig. Corsaro Vincenzo, dirigente della società Limbadi; inibire fino al 31 gennaio 2008 il sig. Seminara Rocco dirigente della società Limbadi.
Quotidiano Calabria




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Commenti
esattamente: secondo noi la squalifica doveva essere ben più pesante.
Sono 20 mesi di squalifica non poco più di un anno. Anni fa era prevista la radiazione o anni di squalifica per fatti simili.